ANALISI della Sentenza emessa dalla Corte Di Appello Di Roma n. 3417/2021 - sezione lavoro
TRA G.D.; RECLAMANTE e Società A.I. s.p.a. in amministrazione straordinaria; RECLAMATA Il ricorrente, sia nella fase a cognizione sommaria che nella successiva a cognizione piena e da ultimo nella fase di gravame innanzi alla Corte di Appello, basa la sua censura del provvedimento di licenziamento su tre motivi: - Violazione dell′obbligo di motivazione del licenziamento previsto dall′art. 2 L. n. 604 del 1966 , stante la discordanza tra il riepilogo riportato nella lettera di licenziamento con i dati indicati nei prospetti presenza; - incomputabilità delle assenze per ernia discale in relazione allart.16 comma 14 ccnl di categoria, nonché le giornate di congedo richieste per la figlia minore affetta da gravi patologie, e festività. - non esaustività di motivazione nella lettera di licenziamento per incomprensione dei periodi utilizzati per il calcolo del superamento del periodo di comporto La Corte di Appello ha ritenuto di analizzare dapprima il secondo motivo di gravame, rigettandolo, e ritenendolo inammissibile, perché non era più impugnabile poiché non fornita la giusta motivazione per impugnarlo, vale a dire, la stessa analizzando il reclamo ha notato che il ragionamento del Giudice di 1 grado: ovvero le assenze dovute ad ernia discale, non possono essere considerate una patologia grave od invalidante anche perché, il ricorrente non aveva "dimostrato di avere inviato a parte datoriale documentazione medica idonea ad attestare la sua natura di patologia grave e/o invalidante, né aveva fornito tale dimostrazione in giudizio", non ha avuto una specifica censura da parte del lavoratore. Il terzo motivo di gravame invece è stato ritenuto infondato perché la Corte ha condiviso quanto correttamente affermato dal Tribunale, la motivazione del licenziamento deve ritenersi esaustiva, in quanto contiene l′indicazione del numero di giorni di assenza per malattia totalizzati dal lavoratore e l′elenco delle singole assenze dal medesimo effettuate. La circostanza che tale elenco non coincida con l′elenco dei giorni di assenza per malattia indicati nei prospetti presenze allegati alle buste paga non assume alcuna rilevanza ai fini del rispetto dell′obbligo previsto dall′art. 2 L. n. 604 del 1966, in quanto non rende, incomprensibile la motivazione del licenziamento. La Corte dopo essersi soffermata sui motivi su esposti ha ritenuto accoglibile il primo motivo seguendo un particolare ragionamento logico giuridico. Ossia ha ritenuto valido, nel caso di specie, quanto posto in essere dal dipendente, il quale affidandosi ai prospetti presenze allegati alle buste paga e consegnatigli dal datore di lavoro è stato ragionevolmente indotto a ritenere di avere accumulato un numero di giorni di assenza per malattia di gran lunga inferiore al reale. In effetti anche se il dipendente avrebbe potuto verificare il numero effettivo di assenze per malattia, accedendo al portale dell′Inps, ciò non è considerabile quale esimente dellattività confusionaria posta in essere dal datore di lavoro, in quanto questi ha fornito indicazioni fuorvianti al lavoratore, e non può essere considerato conforme a buona fede e correttezza. Anche se questa verifica fosse stata compiuta, comunque sarebbe rimasto nel reclamante il ragionevole affidamento - indotto dal reiterato comportamento datoriale - nel fatto che il proprio datore di lavoro avrebbe considerato rilevanti, ai fini del calcolo del comporto, solo alcune di quelle assenze e non tutte. Pertanto anche se in linea generale, la contrattazione collettiva non contiene un′espressa previsione, e quindi in capo al datore di lavoro non vi è alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell′imminente superamento del periodo di comporto, nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che un tale adempimento fosse, invece, necessario per correggere le indicazioni erronee e fuorvianti fornite dal datore al lavoratore nei prospetti presenze e quindi per eliminare quel ragionevole affidamento ingenerato nel lavoratore dal precedente e reiterato comportamento datoriale. Il licenziamento, intimato senza avere preventivamente adempiuto tale obbligo (e senza avere in qualunque altro modo corretto gli errori contenuti nei predetti prospetti, né dato avviso al lavoratore dei medesimi errori) deve, pertanto, ritenersi illegittimo. E pertanto consegue l′annullamento del licenziamento, con obbligo per la società di provvedere alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno mediante versamento di un′indennità "commisurata all′ultima retribuzione globale, ai sensi dellart. 18 co. 7 L. n. 300/1970 per il licenziamento intimato "in violazione dell′articolo 2110 , 2 co. cc".